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[1]Il giudizio di secondo grado e' dato da una Commissione superiore di avanzamento, i cui membri devono riunirsi per discutere e per decidere.

[2]La Commissione superiore di avanzamento e' composta:

  • a)dal capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica, presidente;
  • b)dai comandanti di zona aerea territoriale;
  • c)dal tenente generale e dal generale del genio aeronautico, o dal generale commissario e dal colonnello commissario piu' anziano, rispettivamente se e quando si debbano giudicare ufficiali di detti corpi, e si tratti di ufficiali meno elevati in grado;
  • d)dal direttore generale del personale militare, purche' gli ufficiali da giudicare siano di lui meno elevati in grado.

[3]In assenza del capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica, funge da presidente l'ufficiale generale piu' elevato in grado o piu' anziano.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 7 dicembre 1932

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art54 · fonte del testo