Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 giugno 1934 al 25 aprile 1935. Leggi il testo vigente →
[1]((Il giudizio di secondo grado e' dato da una Commissione superiore di avanzamento, i cui membri devono riunirsi per discutere e per decidere.
[2]La Commissione superiore di avanzamento e' composta:
- a)dal Capo di stato maggiore della Regia aeronautica o dall'ufficiale generale incaricato delle relative funzioni, ovvero, in caso di vacanza, dal sottocapo di stato maggiore della Regia aeronautica, o dall'ufficiale incaricato delle relative funzioni: presidente;
- b)dai comandanti di Zona aerea territoriale;
- c)dal tenente generale e dal generale del genio aeronautico, o dal generale commissario e dal colonnello commissario piu' anziano, rispettivamente se e quando si debbano giudicare ufficiali di detti corpi e si tratti di ufficiali meno elevati in grado;
- d)dal direttore generale del personale militare, purche' gli ufficiali da giudicare siano di lui meno elevati in grado.
[3]In assenza del presidente ne assume le funzioni l'ufficiale generale piu' elevato in grado o piu' anziano)). 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 19 aprile 1934, n. 776, convertito senza modificazioni dalla L. 14 giugno 1934, n. 1146, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 22 marzo 1934.
Testo in vigore dal 6 giugno 1934 al 25 aprile 1935
