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[1]Le deliberazioni della Commissione superiore di avanzamento sono valide quando siano presenti almeno due terzi dei suoi componenti trascurandosi nel computo l'eventuale frazione.

[2]La Commissione superiore d'avanzamento delibera in base ai precedenti dell'ufficiale da giudicare, alla conoscenza personale di esso, tenendo presente il giudizio di primo grado.

[3]Il presidente ha facolta' di far intervenire in seno alla Commissione, senza diritto a voto, qualunque superiore del giudicando per chiarire fatti e circostanze riguardanti l'ufficiale.

[4]La votazione per la idoneita' o non idoneita' dei candidati all'avanzamento ed al passaggio di categoria in seno alla Commissione superiore avviene, dopo discussione, con voto palese.

[5]Il candidato e' dichiarato idoneo solo se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

[6]A parita' di voti l'ufficiale e' dichiarato non idoneo.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 7 dicembre 1932

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art55 · fonte del testo