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[1]((Le deliberazioni della Commissione superiore di avanzamento sono valide quando siano presenti almeno due terzi dei suoi componenti, trascurandosi nel computo l'eventuale frazione.
[2]La Commissione superiore di avanzamento delibera in base ai precedenti dell'ufficiale da giudicare, alla conoscenza personale di esso, tenendo presente il giudizio di primo grado.
[3]Il presidente ha facolta' di far intervenire in seno alla Commissione, senza diritto a voto, qualunque superiore del giudicando per chiarire fatti e circostanze riguardanti l'ufficiale.
[4]La votazione per la idoneita' o non idoneita' dei candidati all'avanzamento, ed al passaggio di ruolo o di categoria, in seno alla Commissione, avviene, dopo discussione, con voto palese.
[5]Il candidato e' dichiarato idoneo solo se ottiene la maggioranza assoluta di voti.
[6]A parita' di voti l'ufficiale e' dichiarato non idoneo.
[7]Per l'avanzamento dal grado di capitano a quello di maggiore l'ufficiale e' dichiarato idoneo solo quando abbia riportato un numero di voti favorevoli pari ai quattro quinti dei votanti, trascurando nel computo l'eventuale frazione)).
Testo in vigore dal 7 dicembre 1932 al 25 aprile 1935
