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[1]L'ufficiale e' riconosciuto idoneo all'avanzamento od al passaggio di categoria quando risultino favorevoli i giudizi di primo e di secondo grado.

[2]In caso di discrepanza fra i detti due giudizi, il giudizio definitivo spetta al Ministro.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 7 dicembre 1932

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art58 · fonte del testo