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[1]((L'ufficiale e' riconosciuto idoneo all'avanzamento od al passaggio di ruolo o di categoria quando risultino favorevoli i giudizi di primo e di secondo grado.

[2]In caso di discrepanza fra i detti due giudizi, il giudizio definitivo spetta al Ministro)).

Testo in vigore dal 7 dicembre 1932 al 25 aprile 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 dicembre 1932

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1927 al 7 dicembre 1932. 3 parole aggiunte.

L'ufficiale e' riconosciuto idoneo all'avanzamento od al passaggio di aggiunto: ruolo o di categoria quando risultino favorevoli i giudizi di primo e di secondo grado.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art58 · fonte del testo