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[1]Agli ufficiali inscritti nei quadri di avanzamento, nonche' a quelli dichiarati non idonei o nei cui riguardi venga pronunciato giudizio sospensivo, viene data dal Ministero comunicazione dei giudizi che li riguardano e della relativa motivazione.

[2]Il Ministero inoltre pubblichera' nei suoi atti ufficiali i nomi dei promovibili a scelta assoluta nell'ordine di cui all'art. 63.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 19 giugno 1928

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art64 · fonte del testo