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[1]Agli ufficiali inscritti nei quadri di avanzamento, nonche' a quelli dichiarati non idonei o nei cui riguardi venga pronunciato giudizio sospensivo, viene data dal Ministero comunicazione dei giudizi che li riguardano e della relativa motivazione.
[2]Il Ministero inoltre pubblichera' nei suoi atti ufficiali i nomi dei promovibili a scelta assoluta nell'ordine di cui all'art. 63.
Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 19 giugno 1928
