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[1]Agli ufficiali inscritti nei quadri di avanzamento, nonche' a quelli dichiarati non idonei o nei cui riguardi venga pronunciato giudizio sospensivo, viene data dal Ministero comunicazione dei giudizi che li riguardano e della relativa motivazione.
[2]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 7 GIUGNO 1928, N. 1278, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1928, N. 3095)).
Testo in vigore dal 19 giugno 1928 al 25 aprile 1935
