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[1]Gli ufficiali in congedo della Regia aeronautica, nonche' gli appartenenti ai quadri onorari, sono inscritti in altrettanti separati ruoli di anzianita' a seconda dell'arma o corpo e categoria cui appartengono, conformemente a quanto e' disposto per gli ufficiali in servizio permanente.

[2]Al ruolo combattente dell'arma aeronautica e' pero' aggiunta per gli ufficiali in congedo la categoria degli ufficiali osservatori dall'aeroplano e dall'idrovolante.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 7 dicembre 1932

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art71 · fonte del testo