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[1]Gli ufficiali in congedo della Regia aeronautica, nonche' gli appartenenti ai quadri onorari, sono inscritti in altrettanti separati ruoli di anzianita' a seconda dell'arma o corpo e categoria cui appartengono, conformemente a quanto e' disposto per gli ufficiali in servizio permanente.
[2]Al ruolo combattente dell'arma aeronautica e' pero' aggiunta per gli ufficiali in congedo la categoria degli ufficiali osservatori dall'aeroplano e dall'idrovolante. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 24 settembre 1932, n. 1461, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1988, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Ovunque in altri articoli della legge 23 giugno 1927, numero 1018, e successive modificazioni, si trovino le parole «ruolo combattente», «categoria ufficiali piloti di aeroplano o di idrovolante», «categoria ufficiali di bordo e piloti di dirigibile», «categoria ufficiali di aeroporto», si intendono modificate o soppresse in relazione alle disposizioni portate dal presente decreto".
Testo in vigore dal 7 dicembre 1932 al 25 aprile 1935
