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[1]Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento, in tutti i ruoli e categorie della Regia aeronautica, oltre alle condizioni di cui all'art. 4 della legge sullo stato degli ufficiali e' necessario soddisfare ad una delle condizioni seguenti:

[2]1° aver compiuto come militare di truppa e con esito favorevole i corsi stabiliti per reparti allievi ufficiali di complemento e, quando richiesti, aver conseguito i relativi brevetti aeronautici;

[3]2° aver superato il secondo anno di corso della Regia accademia aeronautica e conseguito almeno il brevetto di osservatore dall'aeroplano;

[4]3° se sottufficiali congedati, aver prestato almeno otto anni di effettivo servizio militare e possedere il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai reparti allievi ufficiali di complemento.

[5]Gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento non dovranno inoltre aver superato, all'atto della nomina stessa, una eta' tale che non consenta ad essi una permanenza nella categoria di complemento di almeno dieci anni.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 7 dicembre 1932

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art73 · fonte del testo