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[1]Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento, in tutti i ruoli e categorie della Regia aeronautica, oltre alle condizioni di cui all'art. 4 della legge sullo stato degli ufficiali e' necessario soddisfare ad una delle condizioni seguenti:
[2]1° aver compiuto come militare di truppa e con esito favorevole i corsi stabiliti per reparti allievi ufficiali di complemento e, quando richiesti, aver conseguito i relativi brevetti aeronautici;
[3]2° aver superato il secondo anno di corso della Regia accademia aeronautica e conseguito almeno il brevetto di osservatore dall'aeroplano;
[4]3° se sottufficiali congedati, aver prestato almeno otto anni di effettivo servizio militare e possedere il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai reparti allievi ufficiali di complemento.
[5]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 24 SETTEMBRE 1932, N. 1461, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 1932, N. 1988)).
Testo in vigore dal 7 dicembre 1932 al 25 aprile 1935
