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[1]Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento, in tutti i ruoli e categorie della Regia aeronautica, oltre alle condizioni di cui all'art. 4 della legge sullo stato degli ufficiali e' necessario soddisfare ad una delle condizioni seguenti:

[2]1° aver compiuto come militare di truppa e con esito favorevole i corsi stabiliti per reparti allievi ufficiali di complemento e, quando richiesti, aver conseguito i relativi brevetti aeronautici;

[3]2° aver superato il secondo anno di corso della Regia accademia aeronautica e conseguito almeno il brevetto di osservatore dall'aeroplano;

[4]3° se sottufficiali congedati, aver prestato almeno otto anni di effettivo servizio militare e possedere il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai reparti allievi ufficiali di complemento.

[5]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 24 SETTEMBRE 1932, N. 1461, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 1932, N. 1988)).

Testo in vigore dal 7 dicembre 1932 al 25 aprile 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 dicembre 1932

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1927 al 7 dicembre 1932. 35 parole tolte, 21 parole aggiunte.

tolto: Gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento non dovranno inoltre aver superato, all'atto della nomina stessa, una eta' tale che non consenta ad essi una permanenza nella categoria di complemento di almeno dieci anniaggiunto: COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 24 SETTEMBRE 1932, N. 1461, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 1932, N. 1988.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art73 · fonte del testo