Art. 76 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
Art. 76 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 25 aprile 1935 al 16 dicembre 2009. 11 parole tolte, 13 parole aggiunte.
aggiunto: Art. 76 bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL tolto: REGIO D.L. tolto: 28 GENNAIO 1935 aggiunto: 22 DICEMBRE 2008, N. tolto: 314, CONVERTITO SENZA aggiunto: 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. tolto: 13 GIUGNO 1935 aggiunto: 18 FEBBRAIO 2009, N. tolto: 1297 aggiunto: 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art76bis · fonte del testo