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((Il trasferimento nei ruoli della R. Aeronautica degli ufficiali di cui ai precedenti articoli 74, lettera b), e 76, potra' eccezionalmente essere disposto, sentito il parere del Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica, anche con grado superiore a quello rivestito nel Regio esercito o nella Regia marina, per coloro che abbiano acquistato speciali benemerenze o titoli nel campo aeronautico, o che si siano distinti per particolari studi ed invenzioni, ovvero per insegnamento di discipline aeronautiche nelle Regie universita' del Regno, o che abbiano infine elevate cariche nell'amministrazione della Regia aeronautica e tenuto altresi' conto dell'eventuale grado rivestito nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)).

Testo in vigore dal 19 giugno 1928 al 11 maggio 1933

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art76bis · fonte del testo