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((Il trasferimento nei ruoli della Regia aeronautica degli ufficiali di cui ai precedenti articoli 74 lettera b) e 76 potra' eccezionalmente essere disposto, sentito il parere del Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica, anche con grado superiore a quello rivestito nel Regio esercito o nella Regia marina ma non oltre a quello di capitano, per coloro che abbiano acquistato speciali benemerenze o titoli nel campo aeronautico o che si siano distinti per particolari studi od invenzioni, ovvero per insegnamento di discipline aeronautiche nelle Regie universita' del Regno, o che abbiano infine elevate cariche nell'Amministrazione della Regia aeronautica e tenuto altresi' conto dell'eventuale grado rivestito nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)).
Testo in vigore dal 11 maggio 1933 al 25 aprile 1935
