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[1]I sottotenenti in servizio permanente del ruolo combattente dell'arma aeronautica sono tratti:
[2]1° dagli allievi delle scuole destinate al reclutamento degli ufficiali, i quali abbiano compiuto con esito favorevole l'ultimo anno di corso delle scuole stesse ed abbiano conseguito il brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante, od il brevetto di ufficiale di bordo o pilota di dirigibile;
[3]2° dagli ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica, celibi o vedovi senza prole, provvisti di uno dei brevetti di cui al precedente numero, i quali, previo concorso per titoli, o per titoli ed esami, abbiano compiuto con esito favorevole un corso di integrazione presso le scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;
[4]3° dai sottufficiali piloti, con anzianita' da sottufficiale di almeno tre anni, celibi o vedovi senza prole, i quali, previo concorso per titoli, o per titoli ed esami, abbiano compiuto con esito favorevole un corso di integrazione presso le scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente.
Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 19 giugno 1928
