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[1]((I sottotenenti in servizio permanente del ruolo combattente dell'Arma aeronautica, sono tratti:
[2]1° dagli allievi delle scuole destinate al reclutamento degli ufficiali, i quali abbiano compiuto, con esito favorevole, l'ultimo anno di corso delle scuole stesse ed abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante));
[3]2° dagli ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica, celibi o vedovi senza prole, provvisti di uno dei brevetti di cui al precedente numero, i quali, previo concorso per titoli, o per titoli ed esami, abbiano compiuto con esito favorevole un corso di integrazione presso le scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;
[4]3° dai sottufficiali piloti, con anzianita' da sottufficiale di almeno tre anni, celibi o vedovi senza prole, i quali, previo concorso per titoli, o per titoli ed esami, abbiano compiuto con esito favorevole un corso di integrazione presso le scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 7 giugno 1928, n. 1278, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 3095, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al primo concorso che, dopo la pubblicazione del presente decreto, sara' indetto per l'ammissione di sottufficiali piloti ai corsi di integrazione presso la Regia accademia aeronautica per la nomina a sottotenente in servizio permanente nel ruolo combattente dell'arma aeronautica, potranno, eccezionalmente, in deroga a quanto e' disposto dall'art. 7, n. 1, e dall'art. 8, n. 3, della legge 23 giugno 1927, n. 1018, essere ammessi anche i sottufficiali piloti ammogliati ed i sottufficiali piloti che abbiano compiuto il 32° anno di eta' ma non superato il 36° alla data della notificazione di concorso".
Testo in vigore dal 10 luglio 1930 al 7 dicembre 1932
