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[1]Nessun ufficiale in congedo puo' conseguire avanzamento se non dopo che siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali idonei, per il medesimo titolo, del servizio permanente di pari grado ed anzianita' della stessa arma, corpo, ruolo e categoria.

[2]A tale effetto per gli ufficiali in congedo della categoria osservatori si fara' riferimento agli ufficiali della categoria ufficiali di bordo e piloti di dirigibile.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 7 dicembre 1932

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art82 · fonte del testo