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[1]Nessun ufficiale in congedo puo' conseguire avanzamento se non dopo che siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali idonei, per il medesimo titolo, del servizio permanente di pari grado ed anzianita' della stessa arma, corpo, ruolo e categoria.

[2]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 24 SETTEMBRE 1932, N. 1461, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 1932, N. 1988)).

Testo in vigore dal 7 dicembre 1932 al 25 aprile 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 dicembre 1932

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1927 al 7 dicembre 1932. 25 parole tolte, 21 parole aggiunte.

tolto: A tale effetto per gli ufficiali in congedo della categoria osservatori si fara' riferimento agli ufficiali della categoria ufficiali di bordo e piloti di dirigibileaggiunto: COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 24 SETTEMBRE 1932, N. 1461, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 1932, N. 1988.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art82 · fonte del testo