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[1]Nessun ufficiale in congedo puo' conseguire avanzamento se non dopo che siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali idonei, per il medesimo titolo, del servizio permanente di pari grado ed anzianita' della stessa arma, corpo, ruolo e categoria.
[2]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 24 SETTEMBRE 1932, N. 1461, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 1932, N. 1988)).
Testo in vigore dal 7 dicembre 1932 al 25 aprile 1935
