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[1]In tempo di guerra si possono fare in tutti i gradi e ruoli promozioni straordinarie per merito di guerra.
[2]Qualunque militare di truppa puo' essere nominato per merito di guerra sottotenente, sia in servizio permanente che di complemento a seconda che trattisi di militare di carriera o di semplice vincolato ad obblighi di servizio militare.
[3]L'anzianita' nel nuovo grado sara' stabilita in corrispondenza della data del fatto d'arme che ha dato titolo alla promozione, o dell'ultimo fatto d'arme quando si tratti di un complesso di meriti manifestatisi in piu' azioni di guerra.
[4]Qualunque subalterno di complemento puo' essere per lo stesso titolo nominato in servizio permanente. L'anzianita' di grado sara' stabilita in base al servizio effettivamente prestato nel grado di sottotenente o di tenente a seconda del grado con cui la nomina ha luogo; ma essa, agli effetti dell'ulteriore avanzamento, non puo' essere operativa se non dal giorno in cui si verifico' il fatto d'arme dal quale scaturi' il titolo alla nomina.
Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 10 luglio 1930
