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[1]In tempo di guerra si possono fare in tutti i gradi e ruoli promozioni straordinarie per merito di guerra.
[2]Qualunque militare di truppa puo' essere nominato per merito di guerra sottotenente, sia in servizio permanente che di complemento a seconda che trattisi di militare di carriera o di semplice vincolato ad obblighi di servizio militare.
[3]L'anzianita' nel nuovo grado sara' stabilita in corrispondenza della data del fatto d'arme che ha dato titolo alla promozione, o dell'ultimo fatto d'arme quando si tratti di un complesso di meriti manifestatisi in piu' azioni di guerra.
[4]Qualunque subalterno di complemento puo' essere per lo stesso titolo nominato in servizio permanente. L'anzianita' di grado sara' stabilita in base al servizio effettivamente prestato nel grado di sottotenente o di tenente a seconda del grado con cui la nomina ha luogo; ma essa, agli effetti dell'ulteriore avanzamento, non puo' essere operativa se non dal giorno in cui si verifico' il fatto d'arme dal quale scaturi' il titolo alla nomina.
[5]((Per gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo combattente dell'Arma aeronautica, il servizio effettivamente prestato nel grado di sottotenente o di tenente, prima del conseguimento del brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante, sara' computato per meta' agli effetti dell'attribuzione dell'anzianita' di grado)).
Testo in vigore dal 10 luglio 1930 al 7 dicembre 1932
