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[1]Gli Ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica, di cui al numero 2 del precedente articolo, per poter prendere parte al concorso per l'ammissione al corso di integrazione dovranno essere o in servizio temporaneo nella Regia aeronautica o in servizio di volo presso societa' civili esercenti scuole di pilotaggio o linee di navigazione aerea od aver compiuto nel biennio antecedente il prescritto periodo di allenamento.

[2]Gli ufficiali subalterni di complemento ed i sottufficiali piloti, che siano provvisti del diploma di maturita' (classica o scientifica) o di titolo di studio equipollente, sono dispensati dal sostenere gli esami di concorso per l'ammissione al corso di integrazione ed avranno la precedenza sugli altri. Il Ministero nei bandi di concorso stabilira' le norme di graduatoria nella eventualita' che il numero dei concorrenti aventi titolo alla dispensa dagli esami superi quello dei posti messi a concorso.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 7 dicembre 1932

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art9 · fonte del testo