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[1]Gli Ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica, di cui al numero 2 del precedente articolo, per poter prendere parte al concorso per l'ammissione al corso di integrazione dovranno essere o in servizio temporaneo nella Regia aeronautica o in servizio di volo presso societa' civili esercenti scuole di pilotaggio o linee di navigazione aerea od aver compiuto nel biennio antecedente il prescritto periodo di allenamento.
[2]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 24 SETTEMBRE 1932, N. 1461, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 1932, N. 1988)).
Testo in vigore dal 7 dicembre 1932 al 25 aprile 1935
