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[1]Fino a tutto l'anno 1927, il Ministro dell'aeronautica ha facolta' di far luogo a promozioni in tutti i gradi delle armi e corpi della Regia aeronautica prescindendo dalla condizione della permanenza minima richiesta, per i singoli gradi.

[2]La permanenza minima presso i reparti di impiego richiesta per l'avanzamento potra' essere ridotta:

  • a)ad un quarto fino a tutto l'anno 1927;
  • b)ad una meta' fino a tutto l'anno 1928;
  • c)a tre quarti fino a tutto l'anno 1929.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 19 giugno 1928

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art97 · fonte del testo