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[1]Fino a tutto l'anno 1927, il Ministro dell'aeronautica ha facolta' di far luogo a promozioni in tutti i gradi delle armi e corpi della Regia aeronautica prescindendo dalla condizione della permanenza minima richiesta, per i singoli gradi.
[2]La permanenza minima presso i reparti di impiego richiesta per l'avanzamento potra' essere ridotta:
- a)ad un quarto fino a tutto l'anno 1927;
- b)ad una meta' fino a tutto l'anno 1928;
- c)a tre quarti fino a tutto l'anno 1929.
Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 19 giugno 1928
