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[1]Fino a tutto l'anno 1927, il Ministro dell'aeronautica ha facolta' di far luogo a promozioni in tutti i gradi delle armi e corpi della Regia aeronautica prescindendo dalla condizione della permanenza minima richiesta, per i singoli gradi.

[2]La permanenza minima presso i reparti d'impiego richiesta per l'avanzamento potra' essere ridotta:

  • a)ad un sesto fino a tutto l'anno 1928;
  • b)ad un terzo fino a tutto l'anno 1929;
  • c)a due terzi fino a tutto l'anno 1930. 7 10
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 gennaio 1931, n. 101

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La L. 6 gennaio 1931, n. 101 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1, numero 2°) che "Sono prorogate fino a tutto l'anno 1933 le sottoindicate disposizioni di carattere transitorio, il cui termine di scadenza e' fissato a tutto l'anno 1930: [...] 2° Articolo 97 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, modificato dal R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1278, in base al quale la permanenza minima presso i reparti di impiego richiesta per l'avanzamento, potra' essere ridotta a due terzi".

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Il Regio D.L. 4 dicembre 1933, n. 1793, convertito senza modificazioni dalla L. 22 gennaio 1934, n. 223, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1, numero 2°) che "Sono prorogate a tutto l'anno 1934 le sottoindicate disposizioni di carattere transitorio, il cui termine di scadenza venne fissato a tutto l'anno 1933, giusta la legge 6 gennaio 1931, n. 101: [...] 2° Art. 97 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, modificato dal R decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1278, in base al quale la permanenza minima presso i reparti d'impiego richiesta per l'avanzamento, potra' essere ridotta a due terzi".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1934 al 1 gennaio 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1934

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1931 al 1 gennaio 1934.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 4 dicembre 1933, n. 1793, convertito senza modificazioni dalla L. 22 gennaio 1934, n. 223, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1, numero 2°) che "Sono prorogate a tutto l'anno 1934 le sottoindicate disposizioni di carattere transitorio, il cui termine di scadenza venne fissato a tutto l'anno 1933, giusta la legge 6 gennaio 1931, n. 101: [...] 2° Art. 97 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, modificato dal R decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1278, in base al quale la permanenza minima presso i reparti d'impiego richiesta per l'avanzamento, potra' essere ridotta a due terzi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art97 · fonte del testo