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[1]Gli ufficiali inferiori dell'arma aeronautica muniti del solo brevetto di osservatore dall'aeroplano non possono, finche' perduri tale condizione, conseguire avanzamento oltre il grado di capitano, e sono esclusi dall'avanzamento a scelta al grado predetto.
[2]Essi, qualora non conseguano altro brevetto aeronautico, potranno chiedere di essere assegnati alla categoria ufficiali di aeroporto, come pure potranno chiedere, se provenienti dai ruoli del servizio permanente del Regio esercito o della Regia marina, di essere restituiti all'arma di provenienza, ancorche' sia trascorso il termine normale previsto dall'articolo 55 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, purche' in tale ultimo caso ne facciano domanda non piu' tardi di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Essi occuperanno in detti ruoli il primo posto che si rendera' vacante.
[3]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 7 giugno 1928, n. 1278, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 3095, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 15 luglio 1927
