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[1]Gli ufficiali inferiori dell'arma aeronautica muniti del solo brevetto di osservatore dall'aeroplano non possono, finche' perduri tale condizione, conseguire avanzamento oltre il grado di capitano ((salvo che per merito di guerra)), e sono esclusi dall'avanzamento a scelta al grado predetto.
[2]Essi, qualora non conseguano altro brevetto aeronautico, potranno chiedere di essere assegnati alla categoria ufficiali di aeroporto ((cessando dalla carica di aeronavigante)), come pure potranno chiedere, se provenienti dai ruoli del servizio permanente del Regio esercito o della Regia marina, di essere restituiti all'arma di provenienza, ancorche' sia trascorso il termine normale previsto dall'articolo 55 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, purche' in tale ultimo caso ne facciano domanda non piu' tardi di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Essi occuperanno in detti ruoli il primo posto che si rendera' vacante.
Testo in vigore dal 15 luglio 1927 al 7 dicembre 1932
