La valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente e' fatta da apposita Commissione nominata dal Ministro per la difesa, composta dai seguenti ufficiali: un ufficiale generale, presidente; - quattro ufficiali superiori, membri; un rappresentante della Commissione di secondo grado per il riconoscimento delle qualifiche e per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare ai partigiani; un funzionario civile del gruppo A del ruolo amministrativo del Ministero della difesa Esercito, di grado non superiore al settimo, segretario senza voto.

Testo vigente dal 27 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-04-05;169~art3 · fonte del testo