La valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente e' fatta da apposita commissione nominata dal Ministro per la difesa, composta come segue: un ufficiale generale, presidente; quattro ufficiali superiori, membri; un funzionario civile del gruppo A del ruolo amministrativo del Ministero della difesa-Esercito, di grado non superiore al settimo, segretario senza voto.

Testo vigente dal 27 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-29;523~art3 · fonte del testo