La valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente e' fatta da apposita commissione nominata dal Ministro per la difesa, composta come segue: un ufficiale generale, presidente; quattro ufficiali superiori, membri; un funzionario civile del gruppo A del ruolo amministrativo del Ministero della difesa-Esercito, di grado non superiore al settimo, segretario senza voto.
Testo vigente dal 27 maggio 1952
