Per partecipare al concorso per titoli di cui al precedente art. 1, i subalterni di complemento della Guardia di finanza, che posseggano i diplomi di laurea o di magistero, debbono: aver partecipato alla guerra 1940-43 o alla guerra di liberazione ovvero aver conseguito, ai sensi delle disposizioni in vigore, la qualifica di "partigiano combattente" o di "patriota" ovvero essere reduci dalla prigionia o deportazione; aver prestato almeno due anni di effettivo servizio quali ufficiali di complemento nel Corpo; non aver superato il 40° anno di anno alla data di pubblicazione del bando di concorso; avere statura non inferiore a m. 1,65 e la piena idoneita' fisica al servizio incondizionato nel Corpo; appartenere a famiglia di accertata onorabilita' ed avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile; essere stati discriminati ovvero prosciolti nel giudizio di epurazione di cui al decreto luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e successive modificazioni.

Testo vigente dal 31 gennaio 1949

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urn:nir:stato:legge:1948-12-21;1579~art2 · fonte del testo