Apposita commissione nominata dal Ministro per le finanze, composta dai seguenti ufficiale del Corpo: un ufficiale generale, presidente; due colonnelli, membri; due tenenti colonnelli o maggiori, membri, dei quali quello con minor grado o meno anziano funge da segretario; procede all'accertamento dei requisiti ed alla formazione della graduatoria degli idonei del concorso in base alla valutazione dei titoli a norma della presente legge e del bando relativo. I titoli da valutare sono i seguenti:

  • a)titoli di studio;
  • b)benemerenze di guerra, costituite da: ricompense al valor militare; avanzamenti per merito di guerra; ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;
  • c)titoli riferentisi alle qualita' professionali e militari;
  • d)ricompense al valor civile. La graduatoria del concorso e' approvata con decreto del Ministro per le finanze.

Testo vigente dal 31 gennaio 1949

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urn:nir:stato:legge:1948-12-21;1579~art3 · fonte del testo