Il beneficio dell'esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni, previsto dall'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, si applica anche alle successioni apertesi a partire dal 1 dicembre 1981.

Testo vigente dal 22 luglio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-13;355~artunico · fonte su Normattiva