Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale

Art. 9 — Disposizioni per la regione siciliana e per le province autonome di Trento e di Bolzano

In relazione alle competenze spettanti alla regione siciliana ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di antichita' e opere artistiche e di tutela del patrimonio storico, artistico e popolare ai sensi dei rispettivi statuti e norme di attuazione, agli adempimenti di cui alla presente legge nella predetta materia provvedono per il rispettivo territorio la regione siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini dell'esercizio da parte degli enti medesimi del diritto di prelazione previsto dalle leggi vigenti in materia, il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica agli stessi l'accettazione della cessione prevista dagli articoli 6 e 7 della presente legge. Il relativo importo verra' versato direttamente allo Stato.

Testo vigente dal 7 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-02;512~art9 · fonte su Normattiva