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Dei beni indicati dagli articoli 1 e 8 puo' essere disposta in ogni tempo l'espropriazione dall'autorita' militare secondo le norme speciali per le espropriazioni delle opere militari stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Testo in vigore dal 18 luglio 1931 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-06-01;886~art10 · fonte del testo