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[1]L'autorita' militare, dietro istanza dell'interessato, corredata degli occorrenti piani e progetti, autorizza l'esecuzione delle opere proposte dopo aver accertato che esse non possono recare ostacolo ad eventuali misure di difesa o altrimenti pregiudizio alla tutela del territorio.

[2]L'autorizzazione e' subordinata alla condizione - da rendersi pubblica nei modi stabiliti dalle leggi civili per le servitu' - che l'interessato resta obbligato ad effettuare ad ogni richiesta la demolizione delle opere stesse dietro compenso da determinarsi a norma dell'articolo seguente.

[3]Per i boschi amministrati dall'Azienda foreste demaniali dichiarati militarmente importanti saranno sottoposti al preventivo esame ed approvazione delle autorita' militari i relativi piani decennali di assestamento economico.

[4]Per i centri urbani, dove le costruzioni edilizie sono disciplinate da appositi piani regolatori o di ampliamento, siano essi compresi nelle zone indicate nella tabella A di cui all'art. 1, o in quelle indicate nella tabella B di cui all'art. 11, i lavori stradali, le edificazioni, le elevazioni, i cumuli e le demolizioni possono essere eseguiti senza preventivo nulla osta dell'autorita' militare, purche' detto piano regolatore sia stato da questa gia' approvato nel suo complesso.

Testo in vigore dal 18 luglio 1931 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-06-01;886~art3 · fonte del testo