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[1]E' sempre in facolta' dell'autorita' militare di ordinare, per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, la demolizione delle costruzioni, che nelle zone indicate nell'art. 1 esistono sopra e sotto il suolo e la costruzione di opere di difesa con la costituzione delle occorrenti servitu' di accesso. La misura delle indennita' per tali provvedimenti dovute ai proprietari e' determinata coi criteri stabiliti dagli articoli 39 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

[2]Per quanto concerne le opere di bonifica e quelle idraulico-forestali, le demolizioni delle costruzioni saranno ordinate previo concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 18 luglio 1931 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-06-01;886~art4 · fonte del testo