Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1931 al 9 ottobre 2010. 52 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sui beni immobili di cui agli articoli precedenti, comprese le grotte e cavita' sotterranee, l'autorita' militare deve esercitare una continua vigilanza. A tale scopo dovranno esserle segnalati dalle conservatorie delle ipoteche tutti gli atti relativi ai trapassi di proprieta' e quelli costitutivi di diritti reali sui beni medesimi (usufrutto, uso, abitazione, ecc.).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-06-01;886~art5 · fonte del testo