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Sui beni immobili di cui agli articoli precedenti, comprese le grotte e cavita' sotterranee, l'autorita' militare deve esercitare una continua vigilanza. A tale scopo dovranno esserle segnalati dalle conservatorie delle ipoteche tutti gli atti relativi ai trapassi di proprieta' e quelli costitutivi di diritti reali sui beni medesimi (usufrutto, uso, abitazione, ecc.).

Testo in vigore dal 18 luglio 1931 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-06-01;886~art5 · fonte del testo