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[1]Oltre la costruzione, anche l'apertura all'esercizio di nuovi rifugi alpini e' subordinata all'autorizzazione dell'autorita' militare.

[2]In difetto di tale autorizzazione, puo' essere in ogni tempo ordinata la demolizione o la chiusura del rifugio.

Testo in vigore dal 18 luglio 1931 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-06-01;886~art8 · fonte del testo