Art. 18 — Modalità di concessione ed erogazione dei contributi
Per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 le modalita' di concessione ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilita' e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonche' i criteri di valutazione delle domande di finaziamento sono fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'acquisizione dei contributi di cui al comma 1, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. Agli adempimenti necessari per consentire l'utilizzo di tali facolta', si provvede in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Su tutti i contributi previsti dalla presente legge possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze fidejussorie, bancarie ed assicurative emesse da istituti all'uopo autorizzati, con le modalita' ed entro i limiti fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 16 gennaio 1991
