Art. 4 — COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1969, N. 945, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 FEBBRAIO 1970, N. 13
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Le eccezioni derivanti dalla violazione della presente legge che importino la invalidita' degli effetti cambiari non sono opponibili ai terzi di buona fede.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1969 al 15 gennaio 1974
