Regolamentazione della vendita a rate

Art. 4 — COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1969, N. 945, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 FEBBRAIO 1970, N. 13

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Le eccezioni derivanti dalla violazione della presente legge che importino la invalidita' degli effetti cambiari non sono opponibili ai terzi di buona fede.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1969 al 15 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 1969

Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 1964 al 20 dicembre 1969. 38 parole tolte.

tolto: Gli effetti cambiari rilasciati in pagamento o a garanzia del residuo prezzo rateizzato o a pagamento differito dei beni venduti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge devono essere redatti su modulo da approvarsi dal Ministero delle finanze.Le eccezioni derivanti dalla violazione della presente legge che importino la invalidita' degli effetti cambiari non sono opponibili ai terzi di buona fede.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-09-15;755~art4 · fonte del testo