Art. 4 — COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1969, N. 945, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 FEBBRAIO 1970, N. 13
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Gli effetti cambiari rilasciati in pagamento o a garanzia del residuo prezzo rateizzato o a pagamento differito dei beni venduti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge devono essere redatti su modulo da approvarsi dal Ministero delle finanze. Le eccezioni derivanti dalla violazione della presente legge che importino la invalidita' degli effetti cambiari non sono opponibili ai terzi di buona fede.
Testo in vigore dal 22 settembre 1964 al 20 dicembre 1969
