Art. 306Norme di richiamo

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1. Alle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, si applicano le seguenti disposizioni relative alle macchine agricole:

  • a)articolo 210 (velocita' teorica ed effettiva);
  • b)articolo 266 (dispositivo supplementare);
  • c)articolo 267 (ripartizione delle masse delle macchine agricole eccezionali);
  • d)articolo 268, commi da 1 a 5 (autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole eccezionali);
  • e)articolo 273, commi 1 e 2 (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione);
  • f)articolo 277, commi 1, 2 e 3 (verifica dell'efficienza della frenatura dei treni costituiti da una macchina semovente e da una macchina trainata di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 t e non superiore a quella della macchina trainante);
  • g)articolo 278 (dispositivo di sterzo);
  • h)articolo 279 (fascia d'ingombro);
  • i)articolo 280, commi 2, 3 e 4 (livello sonoro);
  • l)articolo 281 (dispositivi di segnalazione acustica);
  • m)articolo 282 (dispositivo retrovisore);
  • n)articolo 283 (dispositivo di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate);
  • o)articolo 288 (inquinamento da gas di scarico);
  • p)articolo 290 (definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori);
  • q)articolo 291, commi 1 e 2 (ad esclusione dei punti 2.6, 2.7, 2.8, 2.18, 2.19 e 2.22) e comma 5 (verifiche e prove per l'omologazione del tipo);
  • r)articolo 293, commi 1 e 3 (carta di circolazione).

Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art306 · fonte su Normattiva