Art. 306 — Norme di richiamo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996. Leggi il testo vigente →
1. Alle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, si applicano le seguenti disposizioni relative alle macchine agricole:
- a)articolo 210 (velocita' teorica ed effettiva);
- b)articolo 266 (dispositivo supplementare);
- c)articolo 267 (ripartizione delle masse delle macchine agricole eccezionali);
- d)articolo 268, commi da 1 a 5 (autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole eccezionali);
- e)articolo 273, commi 1 e 2 (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione);
- f)articolo 277, commi 1, 2 e 3 (verifica dell'efficienza della frenatura dei treni costituiti da una macchina semovente e da una macchina trainata di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 t e non superiore a quella della macchina trainante);
- g)articolo 278 (dispositivo di sterzo);
- h)articolo 279 (fascia d'ingombro);
- i)articolo 280, commi 2, 3 e 4 (livello sonoro);
- l)articolo 281 (dispositivi di segnalazione acustica);
- m)articolo 282 (dispositivo retrovisore);
- n)articolo 283 (dispositivo di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate);
- o)articolo 288 (inquinamento da gas di scarico);
- p)articolo 290 (definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori);
- q)articolo 291, commi 1 e 2 (ad esclusione dei punti 2.6, 2.7, 2.8, 2.18, 2.19 e 2.22) e comma 5 (verifiche e prove per l'omologazione del tipo);
- r)articolo 293, commi 1 e 3 (carta di circolazione).
Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva