Art. 120 — Ripartizione dei compensi
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L'ammontare complessivo dei compensi riscossi, tranne quello di cui all'articolo 133, e' mensilmente ripartito tra i piloti secondo la quota di partecipazione fissata per ciascuno di essi nell'articolo seguente, fatta esclusione dei piloti che siano assenti per qualsiasi causa diversa dalla licenza per ferie. Prima di procedere alla ripartizione, si detraggono dai compensi previsti dal comma precedente le spese che comunque sono a carico della corporazione. Qualora la proprieta' dei mezzi nautici appartenga in tutto o in parte ai piloti, la corporazione nella ripartizione dei proventi puo' stabilire, previa approvazione del ministero della marina mercantile, una percentuale a titolo di corrispettivo per il godimento dei mezzi stessi. La contabilita' e la ripartizione dei proventi della corporazione sono soggette alla vigilanza del comandante del porto.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 29 aprile 1981 · versione 0 su Normattiva