Art. 120 — Ripartizione dei compensi
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L'ammontare complessivo dei compensi riscossi, compresi quelli di cui all'art. 133, e' mensilmente ripartito tra i piloti secondo la quota di partecipazione fissata per ciascuno di essi nell'articolo seguente, fatta esclusione dei piloti che siano assenti per qualsiasi causa diversa dalla licenza per ferie o per infermita', o per partecipazione a corsi di cui al quarto comma dell'art. 101. Prima di procedere alla ripartizione, si detraggono dai compensi, di cui al comma precedente, le spese previste dal presente capo, nonche' tutte le altre che siano necessarie al buon funzionamento della corporazione e gli oneri sociali. Qualora la proprieta' dei mezzi nautici appartenga in tutto o in parte ai piloti la corporazione, nella ripartizione dei proventi, stabilisce, previa approvazione del Ministro della marina mercantile, una percentuale a titolo di corrispettivo per il godimento dei mezzi stessi. Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun esercizio finanziario la corporazione e' tenuta a presentare al comandante del porto il rendiconto annuale della contabilita' e ripartizione dei proventi. Il comandante del porto, qualora ne ravvisi la necessita', potra' procedere agli opportuni controlli, avvalendosi eventualmente dell'opera di un esperto il cui compenso sara' a carico della corporazione stessa. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Testo vigente dal 29 aprile 1981 al 19 agosto 2009 · versione 19 su Normattiva