Art. 210 — Beni destinati allo svolgimento dei servizi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1952 al 20 luglio 2024. Leggi il testo vigente →
Il comandante del porto determina il numero e le caratteristiche delle imbarcazioni di cui devono essere provvisti gli ormeggiatori. Le imbarcazioni degli ormeggiatori devono portare scritta sulla prua e sulla poppa la parola "ormeggiatore" e tenere alzato un pennello bianco con eguale scritta in rosso.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 20 luglio 2024 · versione 0 su Normattiva