Art. 327 — Rinnovazione dell'atto di nazionalita' e della licenza
L'atto di nazionalita' e la licenza devono essere rinnovati quando sono resi inservibili o illeggibili, quando non possono piu' contenere annotazioni e quando sono perduti o distrutti.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva