Art. 42 — Competenza per le concessioni
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Le concessioni per distributori di oli minerali e sottoprodotti e di altri carburanti sono fatte dal capo di compartimento con licenza; quelle per i depositi costieri di soli liquidi combustibili aventi una capacita' complessiva non superiore a mille metri cubi, e che non richiedono impianti di notevole entita', sono fatte con atto di concessione di durata non superiore a ((quindici anni)) approvato dal direttore marittimo. Le altre concessioni per impianto ed esercizio di stabilimenti e di depositi costieri sono fatte con atto approvato dal ministro per la marina mercantile.
Testo vigente dal 15 settembre 1954 al 22 maggio 1976 · versione 2 su Normattiva