Art. 520
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A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento il personale di nuova assunzione per mansioni richiedenti titolo professionale sulle navi adibite a servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia deve essere provvisto di titolo professionale rilasciato dall'autorita' marittima mercantile, equivalente a quello richiesto, e aver conseguito la qualifica di autorizzato secondo le norme vigenti in materia di navigazione interna.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 31 dicembre 1999 · versione 0 su Normattiva