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[1]A ciascun senatore ed a ciascun deputato, dal giorno del giuramento, e' corrisposta senza alcuna distinzione la somma annua di L. 15,000 a titolo di rimborso di spese inerenti al loro ufficio.
[2]Di tale somma non e' ammessa ne' rinuncia, o cessione da parte del senatore o deputato, ne' sequestro.
[3]E' inscritto nei rispettivi bilanci del Senato e della Camera il fondo corrispondente all'ammontare dei suddetti compensi.
Testo in vigore dal 3 giugno 1925 al 16 dicembre 2009
