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[1]A ciascun senatore ed a ciascun deputato, dal giorno del giuramento, e' corrisposta senza alcuna distinzione la somma annua di L. 15,000 a titolo di rimborso di spese inerenti al loro ufficio.

[2]Di tale somma non e' ammessa ne' rinuncia, o cessione da parte del senatore o deputato, ne' sequestro.

[3]E' inscritto nei rispettivi bilanci del Senato e della Camera il fondo corrispondente all'ammontare dei suddetti compensi.

Testo in vigore dal 3 giugno 1925 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-05-24;790~art1 · fonte del testo